Monitoraggio dei debiti e il numero delle imprese creditrici – DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 – Art. 33
Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici – DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 – Art. 33.
DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97
Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (16G00108)
- Al comma 1 dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni», dopo le parole «beni, servizi,» sono inserite le seguenti: «prestazioni professionali» e dopo le parole “dei pagamenti»” sono inserite le seguenti: «, nonché’ l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici».
Si riporta il testo dell’articolo 33 del citato decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal presente decreto:
«Art. 33. (Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione) –
- Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché’ l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti». Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.».