Ultima modifica: 30 Marzo 2014

Rendiconti gruppi consiliari regionali /provinciali

art. 28 c. 1 del D. Lgs. 33/2013

Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali
1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell’impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.

 La presente sotto-sezione non è compilata in quanto riservata ai gruppi consiliari regionali e provinciali.




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