Ultima modifica: 30 Marzo 2014

Telefono e posta elettronica

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Riferimenti Normativi


Art. 13, c. 1 lett. d – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
d) all’elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

30 Marzo 14 Amministrazione Trasparente

Telefono e posta elettronica

art. 13 c. 1 lett. d del D. Lgs. 33/2013 Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all’articolo 9: d) all’elenco dei numeri di telefono nonche’ delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica    »




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